Nuovo credito d'imposta investimenti 5.0 fino al 45%

Ivo Lamberti • 28 febbraio 2024

Il bonus premia i progetti di innovazione che realizzino una riduzione dei consumi di energia. Ma serve una doppia certificazione.


Premessa

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese. 



Gli incentivi

Incentivo finalizzato alla doppia transizione dei processi produttivi (digitale ed energetica)

  • per nuovi investimenti biennio 2024-2025
  • Per imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e localizzazione geografica
  • che presentino un progetto di innovazione finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% (oppure in alternativa, i processi interessati dall’investimento almeno del 5%) basato esclusivamente su:
  • beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati
  • beni strumentali immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai "sistemi di fabbrica" cos' come definiti per il piano industria 4.0.


Se si rispettano questi requisiti base il piano prevede anche l'inclusione, nel beneficio, di investimenti:

  • in beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (escluse biomasse). Saranno ammissibili i soli pannelli fotovoltaici di produzione UE. (vedi approfondimento a questo link)
  • in spese per la formazione in competenze per la transizione ecologica. (entro il 10% dell’investimento complessivo, con un tetto a 300mila euro e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.)



Aliquote agevolazione

Sono previste nove differenti aliquote


  • 45% per investimenti fino al 2,5 Milioni eseguiti da PMI in terza classe di efficienza energetica
  • 40% per investimenti fino al 2,5 Milioni eseguiti da PMI in seconda classe di efficienza energetica
  • 35% per investimenti fino al 2,5 Milioni eseguiti da PMI in prima classe di efficienza energetica


  • 25% per investimenti tra 2,5 e 10 Mln eseguiti da PMI in terza classe di efficienza energetica
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 Mln eseguiti da PMI in seconda classe di efficienza energetica
  • 15% per investimenti tra 2,5  e 10 Mln eseguiti da PMI in prima classe di efficienza energetica


  • 15% per investimenti tra 10 e fino a 50 Mln eseguiti da PMI in terza classe di efficienza energetica
  • 10% per investimenti tra 10 e fino a 50 Mln eseguiti da PMI in seconda classe di efficienza energetica
  • 5% per investimenti tra 10 e fino a 50 Mln eseguiti da PMI in prima classe di efficienza energetica


  • La terza classe di efficienza energetica è quella che darà i maggiori risultati a livello di risparmio energetico. (riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%)
  • La seconda classe di efficienza energetica è quella con la quale si consegue un risparmio dal 6 a 10% per unità produttiva e 10-15% per il processo.
  • La prima classe di efficienza energetica si ha quando il risparmio è dal 3 a 6% per unità produttiva e 5-10 per il processo.



Il calcolo del risparmio energetico

Il raffronto sarà fatto sui consumi dell’anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. 



Certificazione (doppia e indipendente) obbligatoria

Il progetto di investimento dovrà essere certificato da un valutatore indipendente a cui spetterà attestare in via preliminare il rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo di energia. Dopodiché, a investimento ultimato , servirà una certificazione sulla effettiva realizzazione degli investimenti in conformità a quanto progettato.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte di un soggetto abilitato alla revisione dei conti, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura. (per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti le spese per il rilascio dell'attestazione potranno incrementare il credito fino a 5.000 Euro).



Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.



Mancano ancora le disposizioni attuative

Non sono ancora emanate ad oggi le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabilite con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM. Mancano anche i criteri per l'individuazione dei certificatori.






L'alternativa degli investimenti 4.0

Nel caso non si raggiungano gli obiettivi di efficienza energetica previsti dal 5.0 con l'acquisto dei beni tecnologicamente avanzati volti alla digitalizzazione questi ultimi potranno usufruire del "vecchio" 4.0 (che dobrebbe rimanere in funzione sino al 2025) pur con aliquote e vantaggi sensibilmente inferiori.


Riepilogo agevolazione 4.0 in vigore:


Beni materiali 4.0: 

  • 20% fino a 2,5 milioni di costo complessivo
  • 10% tra 2,5  e 10 milioni
  • 5% oltre 10 e fino a 20 milioni


Beni immateriali 4.0

  • 15% fino a un milione di costo complessivo


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