Ricordiamo che dal
1° marzo 2024
la ritenuta di acconto, introdotta dall’art. 25 del DL 78/2010 sin dal mese di luglio 2010, che viene applicata sui bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”
(i c.d. "bonifici parlanti" per le detrazioni edilizie) passa dall’8% all’11%.
Quali bonifici sono gravati dalla ritenuta
la ritenuta deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:
Quali operazioni sono esclusi da bonifico "parlante" con ritenuta
I condomini
Si ritiene che ove sussista l'obbligo di applicazione della ritenuta 8%/11% gli amministratori debbano eseguire il pagamento al lordo delle "normali" ritenute d'acconto (20% prestatore professionista o 4% nel caso di impresa)
Conseguenze per le imprese
Le imprese del settore edile e impiantistico che si occupano di interventi per i quali vengono richieste le detrazioni devono tener ben presente questa modifica che impatta (anche se temporaneamente) sulla liquidità.
Si ricorda infatti che le ritenute verranno poi recuperate in fase di dichiarazione dei redditi andando a sottrarre dall'imposta annuale dovuta quanto trattenuto dalla banca a titolo di ritenuta durante l'anno nei vari bonifici.
Studio Associato Lamberti
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