ISI INAIL 2022 - PROGETTI DI BONIFICA DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO

Ivo Lamberti • 29 marzo 2023

Contributo massimo ottenibile dalle imprese pari a € 130.000

L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese che verranno sostenute per la realizzazione di progetti di bonifica di coperture e materiali contenenti amianto.

Il contributo massimo ottenibile è pari ad € 130.000,00 (spesa massima agevolabile € 200.000,00). L’investimento deve essere realizzato successivamente alla data del 23/06/2023.

La presentazione della domanda deve essere effettuata 
entro il 16/06/2023.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

  • rimozione di coperture e sottocoperture in cemento-amianto e sostituzione con nuove coperture;
  • rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, cassoni, canne fumarie, condutture, comignoli e pareti verticali contenenti amianto in matrice friabile e compatta;
  • rimozione di amianto da mezzi di trasporto e da impianti e attrezzature (cordami, coibentazione, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi, ecc.);
  • rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto.


Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, analisi dell’amianto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ecc.

Le spese relative alla rimozione e rifacimento della copertura
possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq, comprensivi di:spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi accessori (lucernari, lattonerie, canali di gronda, ecc.);

  • spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere provvisionali, ecc.) e per la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza;
  • spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.


Requisiti per ottenere il contributo l’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese;

  • essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
  • non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2018, 2020, 2021;
  • la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
  • è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
  • gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;
  • l’amianto in oggetto deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
  • actinolite d’amianto, n. CAS 7753666-4;
  • grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 1217273-5;
  • antofillite d’amianto, n. CAS 7753667-5;
  • crisotilo, n. CAS 1200129-5;
  • crocidolite, n. CAS 1200128-4;
  • tremolite d’amianto, n. CAS 7753668-6.




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