L’INAIL mette a disposizione delle imprese un
contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese che verranno sostenute per la realizzazione di progetti di bonifica di coperture e materiali contenenti amianto.
Il contributo massimo ottenibile è pari ad € 130.000,00 (spesa massima agevolabile € 200.000,00).
L’investimento deve essere realizzato successivamente alla data del 23/06/2023.
La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 16/06/2023.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- rimozione di coperture e sottocoperture in cemento-amianto e sostituzione con nuove coperture;
- rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, cassoni, canne fumarie, condutture, comignoli e pareti verticali contenenti amianto in matrice friabile e compatta;
- rimozione di amianto da mezzi di trasporto e da impianti e attrezzature (cordami, coibentazione, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi, ecc.);
- rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto.
Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, analisi dell’amianto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ecc.
Le spese relative alla rimozione e rifacimento della copertura
possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq, comprensivi di:spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi accessori (lucernari, lattonerie, canali di gronda, ecc.);
- spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere provvisionali, ecc.) e per la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza;
- spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Requisiti per ottenere il contributo l’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese;
- essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
- non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2018, 2020, 2021;
- la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
- è necessario effettuare sia la rimozione che lo
smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
- gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;
- l’amianto in oggetto deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
- actinolite d’amianto, n. CAS 7753666-4;
- grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 1217273-5;
- antofillite d’amianto, n. CAS 7753667-5;
- crisotilo, n. CAS 1200129-5;
- crocidolite, n. CAS 1200128-4;
- tremolite d’amianto, n. CAS 7753668-6.