Le donazioni "informali"
Le donazioni informali, ad esempio il bonifico del nonno al nipote per aiutarlo ad acquistare la macchina, e le donazioni indirette, come quella di un genitore che compra una casa e la regala al figlio, non sono soggette a tassazione dal momento che non c’è obbligo di registrazione. A dirlo è la sentenza n. 7442 della Sezione tributaria della Cassazione. La tassazione scatta solo se le donazioni risultano da atti sottoposti a registrazione, se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi, spiega il Sole 24 Ore dando notizia della sentenza.
Le donazioni indirette risultanti da "atti soggetti alla registrazione"
Ulteriore dubbio è se via sia obbligo di registrazione della la donazione indiretta risultante «da atti soggetti alla registrazione»? (ad esempio casa comprata da genitore con intestazione della stessa al figlio).
La risposta della Cassazione è no. La sentenza, infatti, evidenzia che il Testo unico sancisce la «facoltà» del contribuente di effettuare la registrazione volontaria delle donazioni indirette e il «potere» dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo quando ricorrono i seguenti presupposti: l’esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
In questi casi si consiglia comunque di richiedere una consulenza preventiva prima di procedere.
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