Con la CM 10/E del 20/04/2023, l’Agenzia ha fornito i chiarimenti sul possesso della certificazione SOA confermando, di fatto, quanto già anticipato con la FAQ del 17/02/2023
Certificazione SOA:
è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e attesta che l’impresa è in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche/professionali.
LA CD. "CONDIZIONE SOA":
l’art, 10-bis, c.1, DL 21/2022 (cd. "Decreto Ucraina") ha disposto che:
Regime transitorio
il Decreto Ucraina ha, contestualmente, previsto che:
Contratti stipulati dal 01/07/2023
A partire dai contratti stipulati dal 1/07/2023, gli incentivi fiscali sono subordinati all'affidamento esclusivamente alle imprese già in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o del contratto di subappalto) della certificazione SOA.
Chiarimento – Fornendo un’interpretazione sistematica delle norme relative all’obbligo in esame, la CM 10/2023 chiarisce, al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti sul quadro normativo vigente prima del 21/05/2022 (data di entrata in vigore DL Ucraina):
DL 11/2023 – Contratti stipulati dal 21/05/2022 al 31/12/2022
Con norma di interpretazione autentica, si prevede che – con riferimento alla fattispecie precedentemente descritta - le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se:
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1/01/2023 la certificazione SOA/avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al suo rilascio deve, invece, sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale ultimo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione. Infine, per le imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione per le spese sostenute fino al 30/06/2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Tabella di riepilogo:
Inapplicabilità condizioni SOA - La norma di interpretazione autentica, di cui al n. 3 dell’art. 2-ter comma 1 lett. d) del DL 11/2023, ha stabilito l’inapplicabilità della “condizione SOA”, di cui all’art. 10-bis del DL 21/2022, nei contesti in cui trovano applicazione i bonus che agevolano:
- le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari (c.d. “bonus casa acquisti” di cui all’art. 16bis comma 3 del TUIR e “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013).
Studio Associato Lamberti
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