L’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro saranno compatibili, entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi, con l’avvio, da parte di uno o più componenti della famiglia, di un’attività di lavoro dipendente, dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché con la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro indennizzati.
Lo prevedono gli artt. 3 commi da 5 a 7 e l’art. 12 comma 10 del DL 48/2023 che, in vista dell’abrogazione del reddito di cittadinanza a partire dal prossimo anno, introducono nuovi strumenti di sostegno alla povertà e di politica attiva.
Gli importi delle prestazioni relative all'inclusione non saranno però intaccati, entro il limite di 3.000 euro annui lordi, dall’avvio di attività di lavoro dipendente, di impresa o di lavoro autonomo, nonché dalla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro indennizzati.
Infatti, a fronte dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito di lavoro percepito non concorrerà alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro e all’INPS si dovranno comunicare solo i redditi oltre tale limite, con riferimento alla soglia eccedente. L’avvio dell’attività verrà desunta dalle comunicazioni obbligatorie, fermo restando che il reddito derivante dovrà essere comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della medesima
Studio Associato Lamberti
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