Premessa
La legge di bilancio 2024 ha esteso al 2024 la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit già in vigore nel 2023, con alcune modifiche. In particolare, per i lavoratori dipendenti/co.co.co., l’ordinario limite di €. 258,23 per la non imponibilità del benefit “in natura”:
-delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), come già nel 2023
-delle spese relative alla prima casa per affitto o per gli interessi sul mutuo (novità dal 2024). Vedi informazioni specifiche a questo link
Fringe benefits nel 2024 - Il regime transitorio
Soglie di esenzione | l’ordinario limite di esenzione di €. 258,23 viene aumentato: |
---|---|
a €. 1.000: per la generalità dei dipendenti/co.co.co. | |
a €. 2.000: per i dipendenti/co.co.co. con figli fiscalmente a carico | |
Somme interessate: | L'esenzione opera anche sulle somme erogate o rimborsate per il pagamento: |
Delle utenze domestiche (c.d. "bonus bollette") | |
- del servizio idrico integrato | |
- dell'energia elettrica | |
- del gas naturale | |
- NOVITA' delle spese per l'affitto della prima casa oppure per gli interessi sul mutuo prima casa |
Modalità di erogazione (ad personam e di denaro)
Come anticipato, in generale l’erogazione (CM 28/2016):
-anche se corrisposte a titolo di rimborso spese (anche documentate)
-ed anche se utilizzate per acquistare opere/servizi di rilevanza sociale
Nota: a detta regola fanno eccezione le sole fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 51, Tuir, lett. d-bis) (Rimborsi degli abbonamenti al trasporto pubblico), lett. f-bis) (Prestazioni e servizi di educazione e istruzione) e lett. f-ter) (Servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti).
REGIME TRANSITORIO: tali principi sono derogati nel regime transitorio, nel senso che:
Tuttavia la CM 35/2022 ha chiarito che il datore di lavoro deve acquisire e conservare:
Dunque, per quanto le somme possono essere erogate in anticipo, si deve, comunque, trattare di importi che trovano capienza in “spese vive” sostenute nel 2024 (non di somme forfetarie).
Il requisito dei *figli a carico
L’ampliamento della soglia di esenzione a €. 2.000 è subordinata alla presenza di figli fiscalmente a carico.
Nota: si ricorda che si tratta dei figli che:
-ove superano i 24 anni di età: hanno percepito nel 2024 un reddito ≤ €. 4.000
-se superano i 24 anni: hanno percepito nel 2024 un reddito complessivo annuo ≤ €. 2.840,51.
Il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade (se nel 2024 il figlio compie 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento è di €. 4.000, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno).
Considerato che lo status di figlio carico può essere verificato solo alla fine dell’anno (in base ai redditi percepiti dal figlio), l’Agenzia chiarisce che:
Il riferimento ai figli “a carico” rileva solo per individuare i lavoratori cui spetta l’ampliamento della soglia a €. 2.000; per i lavoratori privi di figli a carico o, comunque, in assenza di apposita autodichiarazione, si applica la soglia di esenzione di €. 1.000.
Adempimenti
Il lavoratore può essere interessato più tipi di dichiarazione.
DICHIARAZIONE DEI FIGLI A CARICO
Per poter fruire dell’aumento della soglia a €. 2.000, il lavoratore è tenuto a dichiarare preventivamente al datore di lavoro:
- la presenza di figli a carico
- il relativo codice fiscale
DICHIARAZIONE DELLE SPESE PER UTENZE
Onde fruire del cd. “bonus bollette”, il lavoratore deve rilasciare una delle seguenti documentazioni:
Documenti di spesa:
N.B.: l’emissione delle fatture può essere anche 2025, ma i consumi oggetto di bonus devono essere riconducibili al 2024
Autocertificazione:
EROGAZIONI PER CANONI DI AFFITTO O PAGAMENTO INTERESSI PASSIVI PRIMA CASA
In attesa di chiarimenti, si deve ritenere che una analoga documentazione sia richiesta anche per la nuova fattispecie di esenzione.
In particolare, il dipendente dovrebbe poter documentare, alternativamente:
Studio Associato Lamberti
Studio Associato Lamberti
0171-21.40.59
Via F. Crispi 10
12044 Centallo (Cn)
Orario:
Lun-Mer-Gio-Ven: 8.15-12.15 / 14.30 - 18.30
Martedì 8.15-12.15 / CHIUSO
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