Premessa
La legge di bilancio 2024 ha esteso al 2024 la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit già in vigore nel 2023, con alcune modifiche. In particolare, per i lavoratori dipendenti/co.co.co., l’ordinario limite di €. 258,23 per la non imponibilità del benefit “in natura”:
-delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), come già nel 2023
-delle spese relative alla prima casa per affitto o per gli interessi sul mutuo (novità dal 2024)
Per le informazioni generali sulle novità dei fringe benefit 2024
consulta questo articolo.
I chiarimenti su affitto e mutuo dell'abitazione principale
La circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata di recente, fornisce importanti chiarimenti riguardanti le nuove disposizioni fiscali introdotte per il 2024. Uno dei punti principali riguarda la disciplina dei fringe benefit, in particolare la possibilità di agevolare le spese per l'affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
In questa circolare, viene evidenziato che anche i beni e i servizi erogati al coniuge o ai familiari del lavoratore rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente. Si fa riferimento alla definizione di "abitazione principale" per determinare le agevolazioni, con chiarezza sulle detrazioni per interessi passivi per mutuo e canoni di locazione.
Per quanto riguarda le spese per l'affitto, viene indicato che si fa riferimento al canone del contratto di locazione regolarmente registrato. Tuttavia, se queste spese vengono rimborsate, il contribuente non può beneficiare delle detrazioni corrispondenti.
Sono fornite anche indicazioni riguardanti la documentazione necessaria per giustificare le spese e i rimborso. È possibile utilizzare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ma è importante evitare doppie richieste di rimborso per le stesse spese.
In sintesi, la circolare fornisce dettagli utili e chiarimenti riguardo a questioni fiscali importanti, offrendo orientamento su come interpretare e applicare correttamente le nuove normative. Potrete consultare la circolare a questo link.
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Studio Associato Lamberti
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