Conversione DL Milleproroghe 2024 - proroga agevolazioni prima casa under 36

Ivo Lamberti • 26 febbraio 2024

Proroga a condizione che risulti un contratto registrato preliminare di compravendita al 31/12/2023


Premessa

I commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies, dell’articolo 3, DL 215/2023 (introdotti in sede di conversione ) estendono il termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64, D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro.


In particolare, si stabilisce che dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui:

  • entro il 31/12/2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione;
  • a condizione che l’atto definitivo sia stipulato entro il 31/12/2024.


Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell’art. 64, D.L. n. 73/2021 (ai sensi del quale il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni).


Requisiti oggettivi e soggettivi

È necessario, inoltre:

  • avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto
  • non essere titolari, nemmeno col coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare
  • non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.


Immobili ammessi

Sono ammessi al beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale). L’acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell’abitazione principale o con atto separato, purché stipulato entro il termine temporale di validità dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.



Tipologia di agevolazione

Si ricorda che le agevolazioni consistono:

  • per gli  acquisti non soggetti a IVA: nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • per gli acquisti soggetti a IVA: oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore. Il credito d’imposta può essere:
  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021);
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
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