Novità Iva 2025 per i distacchi di personale

Ivo Lamberti • 2 gennaio 2025

Le norme hanno effetto per i distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° Gennaio 2025


Premessa

Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale. La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) con l’articolo 16-ter ha di fatto abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). A partire dal nuovo anno, quindi, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende sono soggetti a Iva.


Decorrenza delle nuove disposizioni

L’abrogazione della disposizione vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019), o dal citato articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988.


Le norme fino al 31/12/24

La disciplina attuale, valida fino al 31 dicembre 2024, prevede l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che siano commisurate al solo rimborso del relativo costo. Se invece è previsto un corrispettivo superiore a tale costo è prevista l’applicazione dell’imposta.


Le variazioni intervenute

Con il Dl “Salva infrazioni” l’Italia si adegua all’orientamento della Corte di Giustizia Ue, ribadito con la sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11 marzo 2020), abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. Ora le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.

La citata sentenza Ue ha chiarito, infatti, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.


L'impatto sulle imprese

I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno l’obbligo di fatturazione, la determinazione della base imponibile e il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.



Fonte: fiscooggi.it

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