Premessa
Scade il prossimo 31 marzo il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.
Tale definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando 200 euro per ogni periodo di imposta per il quale si voglia eseguire la regolarizzazione.
Modalità:
Oltre al pagamento è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione ma per questo c’è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629). Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere
Violazioni definibili:
Per quanto riguarda le violazioni definibili deve naturalmente trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.
A titolo esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro:
- l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
- l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
- gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
- la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
- l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
- l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.
Violazioni NON definibili:
Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
- omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche;- violazioni in tema di quadro RW;
- omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
- omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.
Non rientrano nella definizione in oggetto le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione in bonis (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la trasparenza fiscale, modello EAS).
Predisposizione regolarizzazione
Lo studio rimane a disposizione per maggiori informazioni ai Clienti che volessero aderire alla regolarizzazione.
Studio Associato Lamberti
Studio Associato Lamberti
0171-21.40.59
Via F. Crispi 10
12044 Centallo (Cn)
Orario:
Lun-Mer-Gio-Ven: 8.15-12.15 / 14.30 - 18.30
Martedì 8.15-12.15 / CHIUSO
Ultime novità