In arrivo la Sabatini "potenziata" per le società che aumentano (a pagamento) il capitale

Ivo Lamberti • 20 aprile 2024

L'agevolazione mira a favorire i processi di capitalizzazione delle imprese.



Premessa

l’art. 21, D.L. n. 34/2019, ha previsto che i contributi concessi dalla c.d. Nuova Sabatini siano riconosciuti anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, che oltre a realizzare un programma di investimento, si impegnano in processi di capitalizzazione.



Un cenno sul funzionamento generale della Legge Sabatini

La Nuova Sabatini prevede la concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, interamente destinati a sostenere gli investimenti agevolabili, nonché di un contributo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapportato agli interessi sui tali finanziamenti.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia PMI fino all’80% dell’ammontare dello stesso, deve avere una durata non superiore a cinque anni ed essere d’importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro.

Il contributo corrisposto dal Ministero costituisce un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso di interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti Industria 4.0;
  • 3,575% per gli investimenti green.



La Sabatini "potenziata" per gli aumenti di capitale delle piccole e medie imprese

Sono stati destinati 80 milioni di euro, incentiva i processi di capitalizzazione delle PMI attraverso l’incremento del contributo riconosciuto per gli investimenti agevolabili.


Misura della maggiorazione

È previsto, in particolare, che il contributo riconosciuto per abbattere i tassi dei finanziamenti bancari o dei contratti di locazione finanziaria, sia fissato nella misura:

  • del 3,575% per le medie imprese;
  • del 5% per le micro e piccole imprese;

rispetto alle ordinarie misure del contributo di cui al punto precedente.


Requisiti soggettivi

L'agevolazione spetta alle PMI costituite in forma di società di capitali per le quali gli amministratori o soci non devono essere state condannate per il reato di cui all'art. 2632 c.c. o per le quali vi siano cause ostative per la disciplina antimafia.


L'aumento di capitale

Entro la data di presentazione della domanda di contributo, le micro, piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali, abbiano deliberato un aumento del capitale sociale, da effettuarsi esclusivamente sotto forma di conferimento in denaro, in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento.

Entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, deve poi essere sottoscritto l’aumento di capitale, del quale deve essere versato almeno il relativo 25%, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Il versamento della restante parte deve essere effettuato entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso.

Condizioni particolari per il versamento operano per le Srl con unico socio e per le Srl semplificate.


Revoca del contributo

Il contributo può essere revocato parzialmente o totalmente al ricorrere di alcune condizioni quali la vendita, cessione o distrazione dal processo produttivo nei tre anni successivi all'ultimazione dei programmi dei beni oggetto di agevolazione.

Anche la mancata indicazione dei titoli di spesa del CUP con riferimento alla norma che istituisce l'agevolazione.


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