Dal 01/04/2023 e fino al 02/05/2023 è possibile presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso.
Gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000):
Per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo succedutesi nel corso dell’anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante prevista dall’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 è ripristinata in euro 617,40 per mille litri.
Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Per la fruizione del rimborso, i soggetti indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili esclusivamente a tale mese di consumo, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Studio Associato Lamberti
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