Premessa:
Il decreto bonus edilizi ha modificato la detrazione del 75% (c.d. "bonus barrriere").
Viene ora prevista:
- la
limitazione delle spese detraibili ai soli interventi relativi a:
- scale
- rampe
- installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
- l’introduzione dell’obbligo di asseverazione della conformità della spesa ai requisiti di legge
- limitazioni in merito alla possibilità di optare per lo
sconto in fattura/cessione del credito
- la previsione della modalità di pagamento con l'utilizzo
bonifico “parlante”.
Il bonus barriere in sintesi
Si tratta di una detrazione fiscale:
- pari al 75% della spesa sostenuta
- ripartibile in 5 quote annuali
- con possibilità di sconto in fattura/cessione del credito
- prevista per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025
- per lavori di eliminazione barriere architettoniche con rispetto dei requisiti tecnici di cui al DM 236/1989
- con importi massimi di spesa pari a:
- €. 50.000: per gli edifici unifamiliari/unità immobiliari in edifici plurifamiliari
- €. 40.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio): per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
- €. 30.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari eccedenti le 8 unità): per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Tipologia di lavori ammessi fino al 29/12/2023
La circolare ministeriale 17/2023 aveva indicato un elenco dei lavori ammessi:
- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
- automazione di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici)
- rifacimento di scale ed ascensori
- inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Le modifiche dal 30/12/2023 per le tipologie di interventi ammesse
A partire dalle
spese sostenute dal 30/12/2023 la detrazione del 75% è ammessa
soltanto per i seguenti interventi aventi ad oggetto:
-
rampe
-
scale
- installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici.
Inoltre i
requisiti tecnici di cui al Dm 236/1989
devono essere certificati da
asseverazione rilasciata da tecnico abilitato.
Le modifiche dal 30/12/2023 per l'applicazione dello sconto in fattura o la cessione del credito
In generale , a decorrere
dal 30/12/2023 non sono più ammessi
né lo
sconto in fattura e né la
cessione del credito.
Eccezioni:
- per interventi su parti comuni di condomini “a prevalente destinazione abitativa
- per interventi eseguiti da persone fisiche su abitazioni unifamiliari (o unità in plurifamiliari funzionalmente indipendenti) con le seguenti condizioni:
- Il contribuente sia
proprietario o titolare di altro
diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto, abitazione ecc)
- l'unità oggetto dei lavori dev'essere adibita a
abitazione principale
- Reddito di riferimento non superiore a 15.000 e presenza nel nucleo di persona con disabilità.
Per le
opere in corso rimane ammesso ricorrere alla cessione del credito o lo sconto in fattura alle seguenti condizioni:
- interventi non in edilizia libera: se prima del 30/12/2023 era stato richiesto il titolo edilizio abilitativo
- interventi in edilizia libera: se prima del 30/12/2023 erano già iniziati i lavori oppure fosse stato siglato un accordo/contratto vincolante con il fornitore dei beni e servizi comprovato dal versamento di un acconto sul prezzo.
L'utilizzo del bonifico parlante
Per
spese sostenute dal 30/12/2023, per poter usufruire della detrazione al 75%, il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste per le spese di ristrutturazione con l'utilizzo del c.d. "bonifico parlante" che è un apposita tipologia di bonifico che oltre ai dati normalmente indicati prevede anche la comunicazione del c.f./p.i. del fornitore e del c.f. del beneficiario.