Bonus 75% barriere architettoniche. Le novità per il 2024

Ivo Lamberti • 16 gennaio 2024

Esclusi i serramenti. Introdotto anche l'obbligo di asseverazione dei lavori.


Premessa:

Il decreto bonus edilizi ha modificato la detrazione del 75% (c.d. "bonus barrriere").


Viene ora prevista:

  • la limitazione delle spese detraibili ai soli interventi relativi a:
  • scale
  • rampe
  • installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
  • l’introduzione dell’obbligo di asseverazione della conformità della spesa ai requisiti di legge
  • limitazioni in merito alla possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito
  • la previsione della modalità di pagamento con l'utilizzo bonifico “parlante”.



Il bonus barriere in sintesi

Si tratta di una detrazione fiscale:

  • pari al 75% della spesa sostenuta
  • ripartibile in 5 quote annuali
  • con possibilità di sconto in fattura/cessione del credito
  • prevista per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025
  • per lavori di eliminazione barriere architettoniche con rispetto dei requisiti tecnici di cui al DM 236/1989
  • con importi massimi di spesa pari a:
  • €. 50.000: per gli edifici unifamiliari/unità immobiliari in edifici plurifamiliari
  • €. 40.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio): per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • €. 30.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari eccedenti le 8 unità): per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.



Tipologia di lavori ammessi fino al 29/12/2023

La circolare ministeriale 17/2023 aveva indicato un elenco dei lavori ammessi:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
  • automazione di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici)
  • rifacimento di scale ed ascensori
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.



Le modifiche dal 30/12/2023 per le tipologie di interventi ammesse

A partire dalle spese sostenute dal 30/12/2023 la detrazione del 75% è ammessa soltanto per i seguenti interventi aventi ad oggetto:

- rampe

- scale

- installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici.


Inoltre i requisiti tecnici di cui al Dm 236/1989 devono essere certificati da asseverazione rilasciata da tecnico abilitato.



Le modifiche dal 30/12/2023 per l'applicazione dello sconto in fattura o la cessione del credito

In generale , a decorrere dal 30/12/2023 non sono più ammessi né lo sconto in fattura e né la cessione del credito.


Eccezioni:

  • per interventi su parti comuni di condomini “a prevalente destinazione abitativa
  • per interventi eseguiti da persone fisiche su abitazioni unifamiliari (o unità in plurifamiliari funzionalmente indipendenti) con le seguenti condizioni:
  • Il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto, abitazione ecc)
  • l'unità oggetto dei lavori dev'essere adibita a abitazione principale
  • Reddito di riferimento non superiore a 15.000 e presenza nel nucleo di persona con disabilità.


Per le opere in corso rimane ammesso ricorrere alla cessione del credito o lo sconto in fattura alle seguenti condizioni:

  • interventi non in edilizia libera: se prima del 30/12/2023 era stato richiesto il titolo edilizio abilitativo
  • interventi in edilizia libera: se prima del 30/12/2023 erano già iniziati i lavori oppure fosse stato siglato un accordo/contratto vincolante con il fornitore dei beni e servizi comprovato dal versamento di un acconto sul prezzo.



L'utilizzo del bonifico parlante

Per spese sostenute dal 30/12/2023, per poter usufruire della detrazione al 75%,  il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste per le spese di ristrutturazione con l'utilizzo del c.d. "bonifico parlante" che è un apposita tipologia di bonifico che oltre ai dati normalmente indicati prevede anche la comunicazione del c.f./p.i. del fornitore e del c.f. del beneficiario.

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