L’importo massimo sale da 175 a 189,20 euro
Premessa.
Gli importi di
assegno unico erogabili per l’anno 2023 e le relative soglie ISEE aumentano per effetto della rivalutazione annuale sulla base della variazione, pari all’8,1%, dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT con riferimento al biennio 2021/2022. L’importo massimo sale infatti da 175 a 189,20 euro per ISEE fino a 16.215 euro (contro la precedente soglia pari a 15.000 euro), mentre l’importo minimo sale da 50 a 54 euro per ISEE a partire da 43.240 euro (contro i 40.000 euro previsti in precedenza).
Lo ha reso noto l’INPS, con la circolare n. 41 pubblicata ieri, che fornisce anche chiarimenti riguardo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 alla disciplina dell’assegno.
L'adeguamento degli assegni.
Per effetto di tali interventi, dalla mensilità di gennaio 2023 gli importi dell’assegno in esame vengono incrementati del 50% in caso di figli a carico di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, con un ISEE fino a 43.240 euro. Ipotizzando un nucleo familiare in possesso di ISEE 2023 pari a 25.000 euro, composto da tre figli, di cui uno di 25 anni convivente con i genitori, uno di 14 anni e uno di due anni, gli importi saranno i seguenti: nessun importo per il primo figlio; 144,90 euro mensili per il secondo figlio; per il terzo figlio nella fascia 1-3 anni, spettano 217,35 euro (144,90 + 72,45 euro, ossia il 50% dell’importo). Al nucleo spettano inoltre 67 euro a titolo di maggiorazione per il terzo figlio, per un totale di 429,25 euro.
Nuclei con almeno quattro figli
Con l'approvazione della Legge di bilancio 2023 l'assegno era stato Incrementato da 100 a 150 euro. In tali casi l’assegno spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso vadano considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE.
Maggiorazione transitoria per nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 €
L’INPS chiarisce inoltre che l’incremento mensile di 120 euro della maggiorazione transitoria prevista dall’art. 5 comma 9-bis del DLgs. 230/2021 – per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro con almeno un figlio a carico affetto da disabilità – non subisce le decurtazioni a cui è soggetta la maggiorazione medesima, per la quale è invece prevista una graduale riduzione fino al suo azzerarsi dal 1° marzo 2025.
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