Bonus edilizi - Stop alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura
Nello schema di D.L. approvato il 26 Marzo fissato il termine perentorio delle comunicazioni di cessioni/sconti 2023 al 04/04/2024
Premessa
Il Governo è intervenuto nuovamente, e senza preavviso, in materia di bonus edilizi disponendo la "fine" degli sconti in fattura e delle cessioni dei crediti. Oltre a questo è stato abolito lo strumento della "remissione in bonis" che permetteva la correzione di comunicazioni precedentemente inviate o l'invio di quelle emesse entro il termine del 04/04/24.
Lo schema del decreto in arrivo
La soppressione dello "sconto in fattura" e delle cessioni dei crediti
Vengono eliminate, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito, in luogo della detrazione.
In sostanza Il nuovo divieto di sconto in fattura e cessione del credito non colpirà gli interventi per i quali i titoli abilitativi (Cila o permesso di costruire) o le prove che dimostrano l’avvio dei lavori o, ancora, le delibere per la realizzazione dei lavori, siano precedenti all'entrata in vigore del decreto.
La "remissione in bonis"
- non sarà più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 4 aprile 2024;
- non sarà più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4 aprile 2024.
La nuova comunicazione preventiva:
al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economico-finanziarie connesse ai bonus edilizi in via anticipata rispetto al momento in cui le relative fatture elettroniche sono caricate sullo SDI, sarà introdotta una comunicazione preventiva nel momento dell'avvio del progetto dei lavori. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio: l’omessa trasmissione di tali informazioni se relativa:
- agli interventi già avviati: determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di €. 10.000
- a nuovi interventi: è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;