Slittamento del termine
Con il DL 106/2023 - pubblicato nella Gu del 10/08/2023 - è stato previsto lo slittamento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.
Per effetto della modifica normativa, il Superbonus nella misura del 110%, si continua ad applicare: sulle spese sostenute fino alla fine del 2023; con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari); che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Nuovo obbligo di comunicazione in caso di inutilizzabilità dei crediti (diverso dalla naturale scadenza)
Secondo quanto stabilito dall'art.25 c.1 del DL 106/2023:
Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.
La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal DL 104/2023 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
Studio Associato Lamberti
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