Sport Bonus 2023 - Istanze entro il 30 Giugno
Credito d'imposta al 65% per le imprese che effettuano erogazioni liberali
Sintesi:
anche per il 2023 è possibile inviare le domande per l’accesso allo "Sport bonus", che consiste in un credito d'imposta (pari al 65% dell'importo erogato) a favore delle imprese che effettuano erogazioni liberali finalizzato alla realizzazione:
- di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
- o di nuove strutture sportive pubbliche
anche reso ai soggetti concessionari/affidatari degli impianti.
Le domande devono essere presentate:
- esclusivamente mediante la piattaforma istituita sul sito istituzionale del Dipartimento dello Sport
- entro il termine del 30 giugno 2023
Ambito applicativo
I soggetti interessati dall’agevolazione sono:
- esclusivamente i titolari di reddito d’impresa
- a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzare in 3 quote annuali di pari importo.
Limite: il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di importo pari a:
- 10‰ (cioè l’1%) dei ricavi 2022
- nel limite dello stanziamento pubblico a favore di tutte le imprese pari a €. 15 milioni per il 2023
Le erogazioni devono avvenire con modalità di pagamento tracciabili
Procedura
Anche per il corrente anno, il procedimento per ottenere il credito risulta definito dal DPCM 30/04/2019, il quale prevede che, per il riconoscimento del credito d'imposta, è necessario:
- presentare apposita istanza di ammissione
- in 2 finestre temporali che cadono, rispettivamente:
- 1° finestra: dal 30 maggio al 30 giugno
- 2° finestra: e dal 15 ottobre al 15 novembre
Modalità di invio: le istanze devono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Una volta ricevuta la richiesta con la relativa documentazione, il Dipartimento dello sport pubblica:
- l’elenco delle imprese autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda (i beneficiari sono identificati solo dal numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda)
- il termine entro cui deve essere inviata la quietanza di pagamento da cui risulti la dicitura: “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – numero seriale assegnato"
Utilizzo del credito:
Il credito d'imposta in esame è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione nel Mod. F24 (ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali), con il codice tributo “6892”
- a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport
- esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Aspetti fiscali: il credito d’imposta
- non è imponibile ai fini Irpef/Ires ed Irap
- non rileva ai fini del pro-rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali.
Ai sensi dell'art. 7 del citato DPCM 30/04/2019, il credito d’imposta: - non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni; - va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento (Mod. Redditi 2024) e in quelle successive, fino ad esaurimento.
Il credito andrà poi indicato nel modello Unico quadro RU
Si ricorda che, come spesso avvenuto in passato, l'importo del credito pari al 65% potrebbe poi essere ridotto in base al numero di richieste pervenute e alla dotazione finanziaria messa a disposizione pari a 15mln di euro.