Premessa
Nell’ambito del D.D.L. Bilancio 2024 è riproposta la c.d. rottamazione del magazzino, ossia la possibilità, per le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali, di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all’effettiva consistenza fisica delle stesse. Tale adeguamento richiede il versamento di una imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l’eliminazione delle esistenze iniziali, dell’IVA.
Di seguito la sintesi della bozza di provvedimento.
Rottamazione del Magazzino nel D.D.L. Bilancio 2024:
- Possibilità per le imprese che non adottano Principi Contabili Internazionali di adeguare valori contabili delle esistenze iniziali.
- Richiede versamento di imposta sostitutiva del 18% e,
se si eliminano esistenze iniziali, dell'IVA.
Ambito Soggettivo:
- Applicabile alle imprese che non utilizzano Principi Contabili Internazionali per la redazione del bilancio.
Ambito Oggettivo:
- Riguarda esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e semilavorati al 30 settembre 2023.
- Esclusioni per esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Modalità di Adeguamento:
- Eliminazione totale o parziale di esistenze iniziali superiori a quelle effettive.
- Iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse.
- Adesione tramite Dichiarazione dei Redditi 2023 (Modello Redditi 2024).
Versamenti:
- Eliminazione di valori richiede versamento IVA e imposta sostitutiva del 18%.
- Iscrizione di valori richiede solo versamento imposta sostitutiva del 18%.
Termini e Modalità di Versamento:
- Due rate di pari importo.
- Prima rata entro il termine di saldo delle imposte sui redditi.
- Seconda rata entro il termine dell'acconto delle imposte sui redditi 2024.
Conseguenze del Mancato Pagamento:
- Non invalida l'adeguamento, ma comporta iscrizione a ruolo con interessi e sanzioni.
Effetti della Regolarizzazione:
- L'adeguamento non ha conseguenze sanzionatorie.
- I nuovi valori saranno riconosciuti civilisticamente e fiscalmente dal 2023.
- Non influenza accertamenti prima del 2023 (limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione).
- L'imposta sostitutiva del 18% è indeducibile ai fini IRPEF/IRES
Studio Associato Lamberti