Sanatoria delle rimanenze di magazzino nel DDL Bilancio 2024

Ivo Lamberti • 14 novembre 2023

Gli effetti della regolarizzazione decorrono dal periodo d'imposta 2023.


Premessa

Nell’ambito del D.D.L. Bilancio 2024 è riproposta la c.d. rottamazione del magazzino, ossia la possibilità, per le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali, di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all’effettiva consistenza fisica delle stesse. Tale adeguamento richiede il versamento di una imposta sostitutiva del 18% nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l’eliminazione delle esistenze iniziali, dell’IVA.




Di seguito la sintesi della bozza di provvedimento.



Rottamazione del Magazzino nel D.D.L. Bilancio 2024:

  • Possibilità per le imprese che non adottano Principi Contabili Internazionali di adeguare valori contabili delle esistenze iniziali.
  • Richiede versamento di imposta sostitutiva del 18% e, se si eliminano esistenze iniziali, dell'IVA.


Ambito Soggettivo:

  • Applicabile alle imprese che non utilizzano Principi Contabili Internazionali per la redazione del bilancio.


Ambito Oggettivo:

  • Riguarda esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e semilavorati al 30 settembre 2023.
  • Esclusioni per esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.


Modalità di Adeguamento:

  • Eliminazione totale o parziale di esistenze iniziali superiori a quelle effettive.
  • Iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse.
  • Adesione tramite Dichiarazione dei Redditi 2023 (Modello Redditi 2024).


Versamenti:

  • Eliminazione di valori richiede versamento IVA e imposta sostitutiva del 18%.
  • Iscrizione di valori richiede solo versamento imposta sostitutiva del 18%.


Termini e Modalità di Versamento:

  • Due rate di pari importo.
  • Prima rata entro il termine di saldo delle imposte sui redditi.
  • Seconda rata entro il termine dell'acconto delle imposte sui redditi 2024.


Conseguenze del Mancato Pagamento:

  • Non invalida l'adeguamento, ma comporta iscrizione a ruolo con interessi e sanzioni.


Effetti della Regolarizzazione:

  • L'adeguamento non ha conseguenze sanzionatorie.
  • I nuovi valori saranno riconosciuti civilisticamente e fiscalmente dal 2023.
  • Non influenza accertamenti prima del 2023 (limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione).
  • L'imposta sostitutiva del 18% è indeducibile ai fini IRPEF/IRES



Studio Associato Lamberti




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