Rottamazione quater 2025: riammissione per i soggetti decaduti

Ivo Lamberti • 26 febbraio 2025

Possibile la riammissione per i soggetti decaduti a causa dell'omesso pagamento di una o più rate. Istanza entro il 30/04/2025 e ripresa rateazione dal 31/07/2025.



Premessa

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, è stata introdotta un’importante novità per i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater entro il 31 dicembre 2024. Grazie all’articolo 3-bis del DL 202/2024, è possibile essere riammessi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali presentando una specifica istanza telematica entro il 30 aprile 2025.



Chi può accedere alla riammissione?

Possono fare domanda i soggetti che:

  • hanno aderito alla Rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023;
  • sono decaduti per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate scadute entro il 31 dicembre 2024.

Chi ha rispettato tutte le scadenze entro il 31 dicembre 2024 non è coinvolto nella riammissione e dovrà proseguire con il piano di pagamento originario.



Modalità di pagamento

I soggetti riammessi potranno saldare il debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o optare per una rateizzazione fino a 10 rate con le seguenti scadenze:

  • Prima rata: 31 luglio 2025
  • Seconda rata: 30 novembre 2025
  • Dalla terza in poi: scadenze fisse il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre fino al 2027.

Importante: la rata del 28 febbraio 2025 non sarà dovuta per i soggetti riammessi.



Effetti della riammissione

La presentazione dell’istanza di riammissione comporta la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, salvo i casi in cui l’azione esecutiva sia già in fase avanzata.


Quando si considera una fase avanzata?

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della prassi consolidata (Videoforum CNDCEC 2017, interpelli 128/2020 e 266/2020), un’azione esecutiva è considerata in fase avanzata quando:

  • è stato notificato un pignoramento presso terzi (ad esempio, su stipendi o pensioni) e il terzo ha già iniziato a effettuare versamenti periodici all’Agente della Riscossione;
  • è stato notificato un ordine di pagamento ex art. 72-bis DPR 602/73 sia al debitore che al terzo pignorato;
  • sono già state avviate procedure esecutive immobiliari su beni gravati da ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione;
  • sono in corso azioni di tipo conservativo, come il fermo amministrativo di veicoli.


Se la fase esecutiva non è ancora avanzata, il pagamento della prima rata o della rata unica estingue la procedura esecutiva già avviata. In caso contrario, l’azione esecutiva proseguirà fino alla sua conclusione.

Inoltre, grazie alla riammissione:

  • il debitore non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi fiscali o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/73);
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, sarà possibile ottenere il DURC regolare presentando la dichiarazione di adesione alla riammissione.



Come presentare la domanda?

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione il modello di istanza entro il 16 marzo 2025. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.

Questa misura offre una nuova opportunità ai contribuenti per regolarizzare la propria posizione senza perdere i benefici della Rottamazione-quater.




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