Per gli esercenti attività d’impresa è possibile procedere :
METODI PER ADERIRE ALLA "ROTTAMAZIONE"
1) eliminazione esistenze iniziali causati da errori “di quantità” o “di valore” (superiori a quelli effettivi)
2) iscrizione esistenze iniziali in precedenza omesse (consentita unicamente con riferimento ad errori “di quantità” dei beni, inferiori a quelle effettive)
1) ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ELIMINAZIONE DEI VALORI
L’adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:
18% x (ammontare calcolato ai fini Iva - valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)
2) ADEGUAMENTO MEDIANTE L’ISCRIZIONE DEI VALORI DERIVANTI DA ERRORI DI "QUANTITA'" DEI BENI
L’adeguamento comporta il versamento unicamente dell'imposta sostitutiva:
18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte
VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA E PERFEZIONAMENTO DELLA "ROTTAMAZIONE"
L’importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo nei seguenti termini:
Indicazione nel modello Unico
L'opzione si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi (mod. Redditi 2024 per la generalità delle imprese).
L’eventuale omesso/carente versamento di quanto dovuto comporta l’iscrizione a ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.
ALTRE CONDIZIONI ED EFFETTI
- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d’imposta in corso al 30/09/2023
- non possono utilizzarsi, nel limite del valore iscritto o eliminato, ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30/09/2023;
Studio Associato Lamberti
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0171-21.40.59
Via F. Crispi 10
12044 Centallo (Cn)
Orario:
Lun-Mer-Gio-Ven: 8.15-12.15 / 14.30 - 18.30
Martedì 8.15-12.15 / CHIUSO
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