Il prossimo D.D.L. Bilancio 2024 presenta interessanti novità fiscali riguardo alla rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Ecco cosa c'è da sapere:
Cosa cambia:
Il disegno di legge prevede la riapertura dei termini per rivalutare il costo di acquisto di terreni agricoli ed edificabili, nonché di partecipazioni quotate e non quotate, a partire dal 1° gennaio 2024. Questa possibilità si estende a persone fisiche, società semplici, società equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Aliquota dell'imposta sostitutiva:
Per attribuire un riconoscimento fiscale a valori superiori, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è confermata al 16%.
Scopo della rivalutazione:
La rivalutazione mira a rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni, riducendo la plusvalenza tassabile al momento della cessione. Il valore attribuito può essere quello della perizia giurata di stima anziché il costo iniziale.
Termini e modalità:
Il termine ultimo per redigere e asseverare la perizia di stima è il 30 giugno 2024. Il versamento dell'imposta sostitutiva, in un'unica soluzione o a rate, è fissato al 16%, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Professionisti abilitati:
La redazione della perizia può essere affidata a professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili per i terreni. Per le partecipazioni, sono idonei iscritti all'albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti.
Conseguenze dell'omesso versamento:
L'omesso versamento dell'imposta sostitutiva rende inefficace la rivalutazione, senza possibilità di ravvedimento operoso. Le somme versate tardivamente possono essere richieste a rimborso.
Indicazioni nel Modello Redditi:
La rivalutazione deve essere indicata nel quadro RT del Modello Redditi. L'omissione costituisce una violazione formale senza impatti sulla rivalutazione stessa.
Contribuenti che si sono già avvalsi di rivalutazioni precedenti:
Coloro che hanno usufruito di rivalutazioni precedenti possono dedurre l'importo già versato o optare per il rimborso entro 48 mesi, ma l'importo richiesto non può superare quello dovuto per la nuova rivalutazione.
Studio Associato Lamberti
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