Locazioni brevi - non disponibile la procedura di attivazione del CIN
Il Codice Identificativo Nazionale sarà sostitutivo dei codici Regionali ove istituiti
Sono state recentemente introdotte alcune novità in materia di locazioni brevi (Art. 4, DL 50/2017).
Viene introdotto l'obbligo il un codice identificativo nazionale (CIN):
- per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (anche "non brevi")
- per le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi (art. 4, DL n. 50/2017)
- per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere (come individuate dalle leggi regionali).
Assegnazione del CIN
Il CIN (assegnato dal Ministero del turismo tramite apposito Portale, che permetterà l'accesso ad una Banca dati nazionale, a disposizione anche dell'Agenzia Entrate) richiede la presentazione di un'istanza telematica da parte dell'interessato (che, oltre ai dati catastali, in caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, dovrà attestare il possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti).
Precedenti codifiche Regionali
Qualora l'immobile fosse già dotato di uno specifico codice identificativo (Regionale o Comunale), si perverrà ad una ricodifica del codice, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero.
Decorrenza obbligo ed esposizione CIN
L’obbligo di richiesta scatta dal 60° giorno successivo a quello dell'Avviso che attesterà l’entrata in funzione della Banca dati nazionale e del Portale del Ministero del turismo.
Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Sanzioni
Aspetti sanzionatori: per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione si applicano le seguenti sanzioni (variabili in ragione delle dimensioni della struttura/immobile):
- Mancata richiesta del CIN da €. 800 a €. 8.000
- Mancata esposizione (o indicazione negli annunci) da €. 500 a €. 5.000
Le sanzioni saranno applicabili a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso da parte del Ministero del Turismo.
Svolgimento attività di locazione in forma imprenditoriale
In caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica/breve in forma imprenditoriale, il titolare (o legale rappresentante della
società) sarà tenuto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP del comune interessato.
Le funzioni di controllo e verifica saranno affidate alla polizia locale.