Credito d'imposta investimenti 5.0 - definito il periodo temporale dell'agevolazione

Ivo Lamberti • 10 giugno 2024

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025


Premessa

La Legge n. 67/2024, pubblicata il 28 maggio 2024, ha introdotto importanti modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0, definendo chiaramente le tempistiche e i dettagli del beneficio fiscale. Questo incentivo, introdotto con il D.L. n. 19/2024, supporta le imprese italiane nella transizione verso processi di produzione più efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico.


Periodo di Applicazione

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. È obbligatoria una comunicazione periodica che attesti l’accettazione degli ordini da parte del venditore e il pagamento di un acconto pari al 20% del costo dei beni.


Soggetti Beneficiari

Il credito d’imposta è disponibile per tutte le imprese residenti in Italia e per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dalle dimensioni. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è tuttavia richiesto il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.


Investimenti Agevolabili

L’agevolazione copre investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione. I progetti devono portare a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o dei processi aziendali di almeno il 5%. Gli investimenti comprendono anche alcuni tipi di software dedicati.


Riduzione dei Consumi Energetici

I progetti agevolabili includono l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, esclusa la biomassa, e la formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica. Gli impianti fotovoltaici agevolabili devono rispettare specifici requisiti di efficienza.


Esclusioni

Non sono agevolabili gli investimenti destinati a:

  • Attività connesse ai combustibili fossili
  • Attività nell'ambito dell'ETS che generano elevate emissioni di gas serra
  • Discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico-biologico
  • Attività produttive che generano rifiuti speciali pericolosi


Misura del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta varia in base all’importo dell’investimento e alla riduzione dei consumi energetici ottenuta.

Ecco la tabella riassuntiva per gli investimenti sino a Euro 2.500.000

- Riduzione consumi energetici   3%- 6%     Credito 35%

- Riduzione consumi energetici   6%-10%     Credito 40%

- Riduzione consumi energetici oltre 10%     Credito 45%


Adempimenti

Le imprese devono presentare certificazioni rilasciate da valutatori indipendenti (ex ante ed ex post) e inviare comunicazioni periodiche al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). È richiesta anche una certificazione dei costi da parte di un revisore legale.


Utilizzo del Credito

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite il Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi. Deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di riportare l’ammontare non utilizzato in cinque quote annuali.


Indicazioni documentali

Le fatture, i D.D.T. e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla norma istitutiva dell’agevolazione (ad esempio: “Bene per il quale è riconosciuto il credito d’imposta di cui all’art. 38, D.L. n. 19/2024”).



Tassabilità e cumulabilità del credito

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Sono previsti divieti di cumulo con investimenti in ZES unica e e con i precedenti crediti d'imposta relativi a beni strumentali.


Cessioni e/o sostituzione dei beni agevolati

Qualora entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento:

  • il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso, destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
  • non sia esercitato il diritto di riscatto, in caso di acquisizione dei beni con contratti di locazione finanziaria;

il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.



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