In relazione al credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali (c.d. Bonus Investimenti), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito dell’interconnessione del bene ai sistemi informatici deve essere mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. Inoltre, ai fini dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa beneficiaria è tenuta a documentare il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione del credito d’imposta, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
Il requisito dell’interconnessione
In caso di interruzione dell’interconnessione di un bene Industria 4.0, ai sistemi informatici di fabbrica non è previsto alcun meccanismo di restituzione ("recapture") dell'agevolazione.
Tuttavia, ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione del beneficio, il requisito dell’interconnessione deve essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dell’agevolazione
fiscale.
Infatti, nella Circolare n. 9/E/2021 (punto 5.4), l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta del parere tecnico reso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha evidenziato che il requisito dell’interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici Industria 4.0.
Inoltre, al fine di agevolare l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, è necessario che l’impresa beneficiaria documenti, mediante una adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
Il requisito dell’interconnessione deve essere quindi mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione e va soprattutto documentato in sede di controllo.
Per tale ragione si ricorda che la reportistica generata dai sistemi va conservata negli anni (con adeguati sistemi backup e protezione) tenuta a disposizione in caso di eventuali controlli.
Il meccanismo di restituzione ("recapture")
La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede un meccanismo di recapture al verificarsi di talune specifiche circostanze.
In particolare, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero (ancorché appartenenti al beneficiario dell’agevolazione) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione (o di entrata in funzione per i beni “generici”), il credito d’imposta deve essere ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Inoltre, il maggior credito, se già utilizzato in compensazione, deve essere restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o il trasferimento all’estero, pur senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La rideterminazione dell’agevolazione è poi richiesta in caso di investimenti in leasing, a seguito del mancato riscatto del bene o di cessione del contratto di locazione finanziaria nel corso del periodo di sorveglianza.
Al ricorrere di tali casistiche è, tuttavia, possibile continuare a fruire del beneficio fiscale, senza che sia richiesta alcuna rideterminazione del credito d’imposta spettante, qualora si provveda a:
Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene originario, la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Studio Associato Lamberti
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