Obbligo Codice CIN per Affitti Brevi: Guida Completa e Sanzioni

Ivo Lamberti • 29 luglio 2024

Avviata per alcune Regioni la procedura sperimentale per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale.



Il codice CIN - inizio fase sperimentale per il rilascio.

In riferimento al nuovo obbligo di dotarsi del un codice identificativo nazionale C.I.N.  (vedasi ns. precedenti articoli a link1 e link2) :

  • per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (anche "non brevi")
  • per le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi (art. 4, DL n. 50/2017)
  • per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere (come individuate dalle leggi regionali).

Il ministero del Turismo ha recentemente comunicato che "la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) includerà anche la Liguria e la Sardegna, oltre ad Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto. Nel corso delle prossime settimane, sul sito del Ministero verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sull’attivazione del servizio nelle altre Regioni e Province Autonome, fino a coprire gradualmente l’intero territorio nazionale."



Periodo transitorio

Si ricorda che, nell'attesa che venga attuata la procedura telematica per il rilascio del CIN nelle rimanenti Regioni i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.



Obblighi e sanzioni

Gli obblighi relativi al CIN includono l’esposizione del codice all’esterno delle strutture e la sua indicazione in ogni annuncio pubblicato. Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi connessi al CIN e al rispetto dei requisiti di sicurezza degli immobili adibiti ad affitti brevi e turistici variano da 500 a 10.000 euro, a seconda delle dimensioni della struttura.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le strutture turistico-ricettive e le unità immobiliari locate prive del Codice Identificativo Nazionale (CIN) sono gestiti dal comune di riferimento, tramite gli organi di polizia locale.
Ecco nel dettaglio le sanzioni previste:


Assenza del Codice CIN:

  • Per le strutture ricettive e le unità immobiliari locate per finalità turistiche o brevi: La mancata attribuzione del CIN comporta una sanzione pecuniaria che varia da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.


Mancata Esposizione del CIN:

  • All’esterno della struttura: Non esporre il CIN all’esterno dello stabile è punito con una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare o struttura per la quale è stata rilevata la violazione.
  • Negli annunci pubblicitari: La mancata indicazione del CIN negli annunci, che siano pubblicati su portali di intermediazione o direttamente dal proprietario, comporta la stessa sanzione di 500 a 5.000 euro e l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare.


Obblighi di Sicurezza e SCIA:

  • In caso di attività svolta in forma imprenditoriale: La mancanza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come previsto dalla normativa statale e regionale vigente, così come la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comportano una sanzione che varia da 2.000 a 10.000 euro.
  • Dispositivi di sicurezza: La mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di estintori portatili a norma di legge è punita con una sanzione che varia da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.


Controlli e Analisi del Rischio:

  • Contrasto all’evasione fiscale: L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno il compito di effettuare specifiche analisi del rischio per identificare i soggetti da sottoporre a controllo, che concedono in locazione unità immobiliari prive del CIN.
  • Accesso ai dati: Le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dell’amministrazione finanziaria e degli enti creditori per finalità di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva.



Fase sperimentale

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. L’acquisizione del CIN sarà obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ dedicate



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