Il codice CIN - inizio fase sperimentale per il rilascio.
In riferimento al nuovo obbligo di dotarsi del un codice identificativo nazionale C.I.N. (vedasi ns. precedenti articoli a link1 e link2) :
Il ministero del Turismo ha recentemente comunicato che "la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) includerà anche la Liguria e la Sardegna, oltre ad Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto. Nel corso delle prossime settimane, sul sito del Ministero verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sull’attivazione del servizio nelle altre Regioni e Province Autonome, fino a coprire gradualmente l’intero territorio nazionale."
Periodo transitorio
Si ricorda che, nell'attesa che venga attuata la procedura telematica per il rilascio del CIN nelle rimanenti Regioni i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.
Obblighi e sanzioni
Gli
obblighi
relativi al CIN
includono l’esposizione del codice all’esterno delle strutture e la sua
indicazione in ogni annuncio pubblicato. Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi connessi al CIN e al rispetto dei requisiti di sicurezza degli immobili adibiti ad affitti brevi e turistici variano da 500 a 10.000 euro, a seconda delle dimensioni della struttura.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le strutture turistico-ricettive e le unità immobiliari locate prive del Codice Identificativo Nazionale (CIN) sono gestiti dal comune di riferimento, tramite gli organi di polizia locale.
Ecco nel dettaglio le sanzioni previste:
Assenza del Codice CIN:
Mancata Esposizione del CIN:
Obblighi di Sicurezza e SCIA:
Controlli e Analisi del Rischio:
Fase sperimentale
Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.
Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. L’acquisizione del CIN sarà obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ dedicate
Studio Associato Lamberti
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