Il trattamento fiscale degli omaggi di fine anno

Ivo Lamberti • 20 novembre 2024

Se d'importo unitario entro i 50 Euro è possibile la deduzione integrale del costo e la detrazione dell' I.v.a.


Premessa

Avvicinandosi le festività Natalizie è prassi per molte imprese e professionisti offrire omaggi ai propri Clienti.

Riepiloghiamo di seguito il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi per l'omaggio di beni non oggetto dell'attività.




Omaggi a Clienti/Fornitori


La deduzione del costo


Spesa sostenuta da impresa

Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dall’art. 108, comma 2, del TUIR:

  • se di valore unitario non superiore a 50,00 euro (al lordo dell’IVA indetraibile), sono interamente deducibili;
  • se di valore unitario superiore a 50,00 euro (al lordo dell’IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente:
  • nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi;
  • nel limite dello 0,6%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi;
  • nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi.


Spesa sostenuta da lavoratore autonomo

L’art. 54, comma 5, del TUIR, stabilisce che sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito (ovvero omaggi). Ai fini IRPEF le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario dell’omaggio.



La detrazione I.v.a.


Art. 19-bis1 lett. h) DPR 633/72: posto che il costo rientra tra le spese di rappresentanza (CM 34/2009), la detrazione opera come segue:

Per i beni di costo unitario < €.50,00 l'i.v.a è detraibile

Per i beni di costo  unitario > €.50,00  l'i.v.a è indetraibile


Il concetto di "costo unitario"

Se l’omaggio è costituito da più beni in una confezione unica (es: “cesto regalo”)

  • il costo va riferito alla totalità dei beni in esso contenuti.




Omaggi ai dipendenti


La deduzione del costo

Datore di lavoro: il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di omaggi ai dipendenti è deducibile secondo le ordinarie regole previste per il costo del lavoro dipendente:

➔sia nell’ambito del reddito d’impresa

➔che nell’ambito del reddito di lavoro autonomo


La detrazione I.v.a.

Acquisto di beni: Iva sempre indetraibile per mancanza di inerenza (sia per l'impresa che per il professionista)



Tabella riepilogativa omaggi a Clienti e Fornitori

Tipo di omaggio Detrazione IVA all'acquisto Cessione gratuita Deducibilità spese di acquisto
BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'
- Di costo unitario minore 50 euro Si Esclusa da IVA Per intero nell'esercizio, poiché si tratta di beni di costo non superiore a 50 euro
- Di costo unitario maggiore 50 euro No Esclusa da IVA Per le imprese nel limite dei valori stabiliti dal DM 19 novembre 2008 (*), per i lavoratori autonomi vale il limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
______________
BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' Si Soggetta ad IVA Per le imprese nel limite dei valori stabiliti dal DM 19 novembre 2008 (*), per i lavoratori autonomi vale il limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta

Tabella riepilogativa omaggi ai Dipendenti

Tipo di omaggio Detrazione IVA all'acquisto Cessione gratuita Deducibilità spese di acquisto
BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA'
Qualsiasi costo Non ammessa per mancanza di inerenza (**) Esclusa da IVA Per intero (quali spese per prestazioni di lavoro) (***)
______________
BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA'
Qualsiasi costo SI Soggetta ad IVA Per intero (quali spese per prestazioni di lavoro) (***)

Note:

(*)     1,5% sui ricavi annui fino a 10 milioni di euro, 0,60% tra 10 e 50 milioni, e 0,40% oltre 50 milioni.

(**)   Risoluzione Ministero delle Finanze 16 ottobre 1990, n. 663035.

(***) Circolare Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2010, n. 59/E

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