Entro il prossimo 30/06/2023 sarà necessario formalizzare l'adesione alla c.d. Rottamazione - quater, secondo quando disposto dal 51/2023.
La richiamata disposizione normativa ha, infatti, previsto la proroga dal 30/04/2023 al 30/06/2023 del termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli (c.d. rottamazione - quater).
Procedure per l'adesione - le novità - L’adesione alla rottamazione può essere effettuata solo con modalità telematiche. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile l'apposito servizio che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione, on line, ma in due modalità differenti:
Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione.
Da evidenziare che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.
Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione (variabile a seconda della natura giuridica del richiedente).
Dopo aver inviato la richiesta, il contribuente:
L'Agente della riscossione, a sua volta, deve comunicare - secondo la normativa vigente - all'interessato, entro il 30/06/2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze.
Con il Dl 51/2023 si dispone che per la comunicazione dell'Agenzia ci sarà tempo fino al 30/09/2023
Entro la stessa data va comunicato l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
L’importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Studio Associato Lamberti
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