Il decreto introduce il riconoscimento, sul piano fiscale, delle attività che le imprese agricole svolgono e che determinano benefici ambientali e contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici. Anche le cessioni dei "crediti carbonio" saranno incluse tra le attività agricole.
Premessa
Il decreto approvato introduce una normativa specifica per i moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di limitare i consumi di acqua, di contrastare i cambiamenti climatici e di consentire le attività in ambienti diversi da quelli tipici agricoli quali, ad esempio gli ambienti controllati posti all'interno di fabbricati industriali, artigianali e commerciali con potenziale recupero produttivo di aree dismesse. Viene così regolamentata l'attività di produzione agricola senza utilizzo di suolo in fabbricati rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.
La quantificazione dei redditi per le vertical farm e le colture idroponiche
Fino ad oggi invece queste attività si consideravano produttive di reddito agrario se la superficie produttiva non eccede «il doppio della superficie su cui insiste la produzione». La produzione era così tassata in base al reddito agrario per i primi "due piani" mentre l'eccedenza veniva determinata con criteri forfettari producendo un reddito d'impresa.
Il decreto prevede nuovi criteri per calcolare i redditi fondiari per le nuove classi e qualità di colture. (ad oggi sono ancora da definire).
Nella fase transitoria i redditi degli immobili di queste attività sono determinati applicando alla superfici degli stessi la tariffa d'estimo più elevata della Provincia in cui è censita la particella aumentata del 400%.
La cessione dei "crediti di carbonio"
Le cessione dei c.d. "crediti di carbonio" vengono incluse nelle attività agricole.
In pratica le imprese che inquinano possono acquistare i certificati dalle imprese in grado di emetterli.
Per queste ultime, i proventi da cessione, producono reddito agrario nel limite dei corrispettivi registrati ai fini I.v.a. di beni derivanti dall'esercizio delle attività agricole "classiche" come definite dall'art. 2135 del codice civile (coltivazione, allevamento, silvicoltura e attività connesse).
L'eventuale parte dei proventi eccedenti sarà invece tassata in modo forfettario con coefficiente di redditività del 25% (qualificazione come reddito di impresa).
La decorrenza delle nuove regole
Le nuove regole decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto.
Studio Associato Lamberti
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