Premessa
Dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata - PEC), già in vigore per le società e le imprese individuali, è esteso anche agli amministratori delle società.
Chi è obbligato alla comunicazione?
Secondo l’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e la Nota MIMIT n. 43836 del 12 marzo 2025, l’obbligo riguarda:
tutte le società, sia costituite prima che dopo il 1° gennaio 2025.
✅ Società di capitali e società di persone, incluse le società semplici agricole.
✅ Reti d’impresa soggetto, se iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
✅ Tutti gli amministratori e i liquidatori, compresi quelli di nomina giudiziale.
✅ Amministratori che operano in più imprese, che possono usare lo stesso indirizzo PEC per tutte.
Chi è esentato?
❌ Società semplici non agricole.
❌ Società di mutuo soccorso.
❌ Consorzi e società consortili.
Quale indirizzo PEC usare?
🚫 Non si può utilizzare la PEC della società.
✅ Ogni amministratore deve comunicare un indirizzo PEC personale, che può essere lo stesso per tutte le società in cui ricopre il ruolo.
Scadenze per l'adempimento 📅
Cosa succede in caso di mancata comunicazione?
Il Registro delle Imprese sospenderà il procedimento e assegnerà un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la posizione.
Se l’integrazione non avviene, la domanda verrà rigettata.
Sanzioni previste 💰
Multe da 103 a 1.032 euro per amministratore, secondo l’art. 2630 c.c.
Possibile applicazione delle sanzioni previste dall’art. 16, commi 6-bis e 6-ter del DL 185/2008.
Risorse
Per i Clienti dello Studio è disponibile il servizio di rilascio caselle PEC e la relativa pratica di comunicazione al registro delle imprese.
Studio Associato Lamberti
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Martedì 8.15-12.15 / CHIUSO
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