Con il provvedimento del 03/10/2023 l'Agenzia delle Entrate ha definito l'invio di comunicazioni di irregolarità aventi ad oggetto la divergenza tra:
La differenza si verifica quando l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. (si ricorda che gli operatori che mettono a disposizione strumenti quali POS ecc. trasmettono telematicamente all'agenzia delle entrate l'importo complessivo delle transazioni giornaliere).
Le comunicazioni inviate ai contribuenti contengono la descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla differenza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente e le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”.
Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 03/10/2023, l’art. 4 del DL 131/2023 prevede la possibilià:
L’omessa o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sanzionata nella misura del 90%, verrà ridotta a:
Occorrerà inoltre ravvedere:
Importante
Nel Provvedimento è indicato che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, c. 2, D.lgs. 471/1197 (la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nel caso di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio)
Si invitano i Clienti a voler monitorare la propria PEC e l'area riservata del proprio cassetto fiscale al fine di riscontrare l'eventuale invio di comunicazioni e, in caso positivo, di volerle immediatamente inviare al ns. studio. Grazie.
Studio Associato Lamberti
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