Premessa
Come è noto dal primo gennaio 2024 per tutti i contribuenti aderenti al regime forfettario è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica.
A partire da tale data, infatti, termina il periodo transitorio nel quale era consentito ai contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio, che nell’anno 2021 avevano conseguito compensi/ricavi non superiori a 25.000 euro, di continuare a emettere fatture in modalità cartacea.
Lo stesso vale per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991), anche se con ricavi commerciali annui inferiori ai 25.000 euro.
La compilazione della fatturazione elettronica da parte dei contribuenti forfettari
Tempistica di trasmissione
La trasmissione della fattura immediata elettronica al Sdi deve essere effettuata entro 12 giorni dalla data di "effettuazione dell’operazione" così come identificato dall'art.6 del D.p.r. 633/72 e precisamente:
Vendita di beni (mobili) --------> Consegna / Spedizione
Prestazioni di servizi --------> Incasso
Vendite di immobili --------> Stipula atto notarile
Nota bene:
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Se si emette fattura prima: l’operazione si considera effettuata ai fini IVA alla data della fatturazione.
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Se si incassa un acconto: è necessario emettere fattura tempestivamente e l’operazione si considera effettuata per tale importo.
Codici tipo documento da utilizzare
Cessioni di beni
1) Emissione
fattura immediata - codice tipo documento da utilizzare "TD01"
Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 la fattura immediata va emessa (trasmessa allo SdI) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
2) Emissione fattura differita (con d.d.t.) - codice tipo documento da utilizzare "TD24"
La fattura differita deve avere come data emissione quella di effettuazione dell’operazione e deve essere inviata a SDI entro il 15 del mese successivo.
In presenza di fattura differita che riepiloga diversi d.d.t. di consegna eseguiti in date diverse dello stesso mese è consigliabile datare la fattura fine mese.
Esempio:
Supponiamo che una società nel mese di gennaio abbia effettuato diverse consegne, e abbia emesso diversi DDT, con data 5, 10 e 25 Gennaio 2024.
In base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la società può alternativamente
Soluzione consigliata:
1. datare la fattura 31 Gennaio 2024 (data "fine mese" che non coincide con alcun DDT, ma che è considerata convenzionale) ed inviarla allo SdI entro il 15 Febbraio 2024.
Altre alternative possibili:
2. datare la fattura 25 Gennaio 2024 (per convenzione data ultimo DDT emesso) ed inviarla allo SdI entro il 15 febbraio 2024.
3. datare la fattura, ad esempio, 28 Gennaio 2024 (data che non coincide con alcun DDT) e inviare
contestualmente il documento allo SdI;
Prestazioni professionali
In questo caso andrà utilizzato il codice tipo documento da utilizzare "TD06" (parcella) e la fattura elettronica va inviata al sistema SDI entro 12gg dall'incasso.
Nel caso venga emessa parcella prima dell'incasso l'invio andrà eseguito entro 12gg dall'emissione.
L'applicazione imposta di bollo
Nel caso di operazione di ammontare superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo, esattamente come accadeva per la fattura cartacea.
Sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di emissione
Se si invia la fattura differita oltre i termini previsti, si potrebbe ricevere una sanzione per invio tardivo, il cui importo varia se:
- influisce sulla dichiarazione IVA: dal 90% al 180% dell’imponibile con un minimo di 500€
- non influisce sulla dichiarazione IVA: da 250€ a 2.000€
E' possibile regolarizzare subito l'irregolarità pagando sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso.
Studio Associato Lamberti
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Martedì 8.15-12.15 / CHIUSO
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