Premessa
La plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile, su cui sono stati eseguiti lavori con il superbonus, non rileva se la vendita avviene a rate e il termine decennale è decorso. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 156/2024.
Il caso analizzato nell'interpello
Una persona fisica, che ha ricevuto un immobile in donazione nel 2021 e completato lavori con il superbonus nel dicembre 2023, si trova a vendere il 50% dell’immobile al fratello, già proprietario dell’altra metà. L’accordo prevede un pagamento decennale in 120 rate mensili, con trasferimento della proprietà al saldo dell’ultima rata nel 2034, come previsto dall’articolo 1523 del codice civile.
Secondo la normativa, la plusvalenza non è rilevante se tra la fine dei lavori e la vendita passano più di 10 anni. La Legge di Bilancio 2024 ha specificato che le vendite di immobili con lavori eseguiti tramite superbonus rientrano nei redditi diversi solo se il trasferimento avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E/2024, chiarisce che per calcolare i dieci anni si deve considerare la data di fine lavori, documentata ufficialmente, indipendentemente dalla data di acquisto. Inoltre, la risoluzione n. 28/E/2009 afferma che il termine per la tassazione della plusvalenza si riferisce al momento del trasferimento effettivo della proprietà, non alla firma del contratto.
Applicando queste regole, l’Agenzia conferma che, nel caso di vendita con riserva di proprietà, il termine decennale si verifica alla data dell’ultimo pagamento. Quindi, per l’immobile in questione, il termine decennale scadrà nel 2034, oltre dieci anni dalla conclusione dei lavori, escludendo la rilevanza della plusvalenza ai sensi dell'articolo 67, lett. b-bis), Tuir.
Conclusione
In conclusione, la vendita a rate con riserva di proprietà non comporta la tassazione della plusvalenza se il termine decennale dalla fine dei lavori è decorso prima del trasferimento effettivo della proprietà.
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